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SUPERBONUS 110%: LE NUOVE SCADENZE

Pubblicato da ING. Angelo PISTONE in RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA · 1/1/2022 09:42:00
Il Presidente della Repubblica ha firmato la Legge 30 dicembre 2021 n. 234 recante Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e Bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 che è stata pubblicata sul supplemento ordinario 49/L alla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 e che da il via libera definitivo alle proroghe e alle modifiche previste per le detrazioni fiscali del 110% e per gli altri bonus edilizi.
Per quanto riguarda il SUPERBONUS, di seguito la tabella delle nuove scadenze alle quali bisogna aggiungere che:
  • nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la scadenza arriva al 31 dicembre 2025;
  • tutti gli interventi trainati seguono l'orizzonte temporale degli interventi trainanti.



Da ricordare pure che, mentre le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 si portano in detrazione in 5 quote annuali di pari importo, quelle sostenute dal 2022 al 2025 si porteranno in detrazione in 4 quote. Restano fermi i limiti di spesa previsti per i vari interventi.

Altro aspetto rilevante riguarda la nuova versione dell'art. 119, comma 13-bis del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio):
L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9 febbraio 2022. Nelle more dell'adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. I prezzari individuati nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13 devono intendersi applicabili anche ai fini della lettera b) del medesimo comma, e con riferimento agli interventi di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, di cui all'art. 1, commi 219-223, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e di cui all'art. 16-bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
A tal proposito lo Studio Tecnico di Ingegneria AP, attualmente impegnato su vari fronti di progettazione sia per i bonus oggi presenti nel mondo dell'edilizia che per i progetti ordinari, dispone di un valido team di esperti altamente qualificato, tramite il quale è possibile effettuare studi di fattibilità, progettazioni energetiche, e asseverazioni, tutto finalizzato per la cantierabilità delle vostre unità abitative per renderle più sicure dal punto di vista sismico e più efficienti dal punto di vista energetico.
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